Sez. L, Sentenza n. 2387 del 12/04/1984 (Rv. 434424 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE E DISOCCUPATA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ TRASCORSI SESSANTA GIORNI DALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE E DISOCCUPATA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ TRASCORSI SESSANTA GIORNI DALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Affinché la lavoratrice gestante e disoccupata abbia diritto, ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alla corresponsione dell'indennità di maternità trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che versi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile decorso del termine massimo stabilito per la presentazione della domanda. (V 2004/76, mass n 380825).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)