Sez. 3, Sentenza n. 144 del 14/01/1967 (Rv. 325846 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO CONTRO L'ASSICURATORE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO CONTRO L'ASSICURATORE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
In materia di Assicurazione della responsabilita civile il termine di prescrizione di un anno del diritto dell'assicurato verso l'assicuratore decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato. La comunicazione all'assicuratore della pretesa risarcitoria del danneggiato, alla quale l'art.2952 cod. civ. attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, deve essere in conseguenza effettuata entro un anno dalla richiesta del terzo all'assicurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)