Sez. 3, Sentenza n. 1991 del 10/07/1973 (Rv. 365119 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - PLURALITA DI DANNEGGIATI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE - DISCIPLINA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - PLURALITA DI DANNEGGIATI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE - DISCIPLINA.*
Poiche il termine di prescrizione decorre, a norma dell'articolo 2952 cod civ dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato od ha promosso contro di lui l'Azione, e irrilevante a tal fine il momento in cui e avvenuto il fatto generatore della responsabilita civile. E qualora nel medesimo fatto siano derivati danni a piu soggetti l'assicurato e tenuto a dare specifica comunicazione all'assicuratore delle pretese successivamente fatte valere da ciascuno dei danneggiati, nonostante le precedenti comunicazioni relative al medesimo fatto. (V 144/67, mass n 325846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)