Sez. 3, Sentenza n. 41582 del 09/10/2007 Ud. (dep. 12/11/2007) Rv. 238010 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Effluenti gassosi immessi in atmosfera - Natura di rifiuti - Esclusione - Limiti.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, gli effluenti gassosi destinati ad essere immessi nell'atmosfera al termine di attività produttive, direttamente o previa combustione, non costituiscono rifiuto e ad essi si applica la disciplina prevista dalla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, salvo che si tratti di sostanze gassose che, ai fini dello smaltimento, siano immesse, da sole o insieme ad altra sostanza, in contenitori ovvero si tratti di effluenti gassosi che vengono stoccati e smaltiti a mezzo di impianto indipendente rispetto a quello ove sono stati generati nel corso dell'attività produttiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)