diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221876 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Impianti di gassificazione dei rifiuti - Connessi alla cogenerazione di energia elettrica - Disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 sulle immissioni in atmosfera - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221876-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Gli impianti di gassificazione dei rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi costituiscono "impianti di alimentazione" funzionali al ciclo di produzione di energia, e pertanto per il loro esercizio non è richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione di impianti che possono provocare inquinamento atmosferico, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, paragr. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 17, DPR 24/05/1988 num. 203 art. 6 CORTE COST., DPCM 21/07/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)