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Sez. 2, Sentenza n. 153 del 08/01/1966 (Rv. 320297 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320297-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'uso, da parte del condomino, della cosa comune incontra due limiti e precisamente a-il divieto di alterare la destinazione della cosa comune, b- il divieto di impedire, agli altri partecipanti alla comunione, di farne parimenti uso secondo il loro diritto, onde solo col rispetto di tali limiti e consentito al condomino di utilizzare per un fine tutto proprio la cosa comune. L'apprezzamento della sussistenza dell'alterazione della destinazione della cosa comune e dell'impedimento del pari uso della stessa da parte degli altri condomini, demandato al giudice di merito, rimane insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)