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Sez. 2, Ordinanza n. 682 del 04/08/1982 (Rv. 422356 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE DETERMINATO DALLE PARTI DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO SU IMPULSO DELL'INTERVENIENTE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO SU IMPULSO DELLA PARTE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE NEI CONFRONTI DEL SOLO INTERVENIENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422356-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE DETERMINATO DALLE PARTI DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO SU IMPULSO DELL'INTERVENIENTE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO SU IMPULSO DELLA PARTE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE NEI CONFRONTI DEL SOLO INTERVENIENTE - ESCLUSIONE.*

L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo a un unico giudizio con pluralità di parti, nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alle parti principali e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di una attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni esclusivamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte. Conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale ovvero - per rinuncia od acquiescenza delle stesse - la lite cessa di esistere, come lo interveniente non ha il potere di far proseguire il processo, così la parte (non adiuvata), che abbia introdotto il giudizio, non può farlo proseguire nei confronti del solo interveniente qualora abbia da esso desistito nei confronti delle altre parti principali. (V 4255/74, mass n 372922; (V 832/64, mass n 301176).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)