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Sez. L, Sentenza n. 655 del 27/01/1984 (Rv. 432925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EROGAZIONE PECUNIARIA - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EROGAZIONE FORFETTARIA CON CARATTERI DI CONTINUITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - SUSSISTENZA - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD UN EMOLUMENTO DENOMINATO "MASSIMALE FISSO DI RIMBORSO SPESE".*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EROGAZIONE PECUNIARIA - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EROGAZIONE FORFETTARIA CON CARATTERI DI CONTINUITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - SUSSISTENZA - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD UN EMOLUMENTO DENOMINATO "MASSIMALE FISSO DI RIMBORSO SPESE".*

Perché un'erogazione pecuniaria costituisca rimborso spese, esente da contribuzione previdenziale, è necessario che siano rigorosamente provati sia il nesso di causalità che la corrispondenza quantitativa fra la somma versata dal datore di lavoro e le spese sopportate dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro, mentre nel dubbio, ove detta erogazione sia forfettaria ed abbia caratteri di obbligatorietà e continuità, vale relativamente ad essa la presunzione di onerosità operante nel rapporto di lavoro ed intesa a ricomprendere nella retribuzione, con conseguente assoggettamento a contribuzione, ogni elemento patrimoniale di incerta natura che presenti i menzionati caratteri. L'accertamento al riguardo, implicando valutazioni di fatto riservate al giudice del merito, non è censurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, alla stregua di tale principio, la C.S. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto soggetta a contribuzione parziale, come indennità di trasferta, l'emolumento denominato "massimale fisso di rimborso spese" corrisposto ai lavoratori incaricati di prestazioni fuori Sede e liquidato secondo un accordo sindacale richiamante in parte qua la disciplina dell'indennità di trasferta dettata dalla contrattazione collettiva per il settore della industria metalmeccanica privata). (V 5039/82, mass n 422356); (V 4664/79, mass n 401208).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)