Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 30/01/2002 (Rv. 551968 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Diritto di voto - Computo del "quorum" e della maggioranza - Criteri - Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Obbligo di astensione - Esclusione - Facoltà di astensione - Configurabilità - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi - Ricorso all'autorità giudiziaria.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini rappresentano la maggioranza personale e reale fissata dalla legge ed, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)