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Sez. 2, Sentenza n. 11268 del 09/11/1998 (Rv. 520525 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Norme inderogabili - Estensione ai regolamenti contrattuali.
Stato
decisa il 1998-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520525-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 comma quarto cod. civ. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art. 1102 cod. civ. non dichiarato inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)