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Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 29/05/1997 Cc. (dep. 23/06/1997) Rv. 207856 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Provvedimento impositivo - Mancata indicazione del titolo del reato e del tempo e luogo di commissione dello stesso - Qualificabilità come vizio di motivazione - Conseguente rimediabilità in sede di riesame.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207856-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, posto che l'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del "decreto motivato", senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, cod. proc. pen., ben può porre rimedio il tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)