Sez. 3, Sentenza n. 27 del 08/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223197 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Provvedimento di sequestro - Possibilità di integrazione da parte del giudice del riesame - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Motivazione del tutto carente - Nullità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen., deriva la possibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorché quest'ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; per contro, il tribunale del riesame deve rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)