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Sez. 2, Sentenza n. 30135 del 14/11/2025 (Rv. 677352-04)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale. PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677352-04

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)