Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 12/05/1997 (Rv. 504206 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Ordinanza decidente sull'efficacia di un provvedimento cautelare ex art. 669 novies cod. proc. civ. - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
L'ordinanza che, a norma dell'art. 669 novies cod. proc. civ., decide sull'efficacia di un provvedimento cautelare non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento a carattere non decisorio, ma, pur in difetto di espressa previsione normativa, è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., non essendo coerente con la ratio della legge n. 535 del 1990 escludere dall'area della reclamabilità un'ordinanza che riguarda l'efficacia di un provvedimento avverso la cui concessione (o diniego) è espressamente prevista la possibilità di reclamo, ed essendo, la predetta reclamabilità, conforme al dettato dell'art. 24 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 9, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)