Sez. 1 - , Sentenza n. 21906 del 18/05/2021 Cc. (dep. 03/06/2021) Rv. 281390 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Diminuzione di pena per il rito - Riferibilità solo alla pena principale e non anche a quelle accessorie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
In tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale. (Conf. anche n. 9395 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)