Sez. 3 - , Ordinanza n. 13530 del 17/05/2023 (Rv. 667698 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Ordinanza ex art. 610 c.p.c. - Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti - Appello – Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)