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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10946 del 08/05/2018 (Rv. 648877 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti – Appello – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648877-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)