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Sez. 6, Sentenza n. 12530 del 24/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 216393 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE | Aggravanti successive alla condotta - Criteri di valutazione - Sono quelli della previsione o della prevedibilità del fatto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216393-01

REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE

In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell'agente, in base all'art. 59, comma secondo, cod. pen., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di "conoscenza" o di "ignoranza per colpa" in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino "previsione" o "prevedibilità" della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)