Sez. 6, Sentenza n. 52321 del 13/10/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268522 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE | Criteri di valutazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59 cod. pen. - Applicabilità anche alle circostanze aggravanti successive alla condotta - Necessità - "Conoscenza" e "ignoranza per colpa" - Significato di "previsione" o "prevedibilità del fatto" - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE
I criteri di valutazione delle circostanze aggravanti, previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., riguardano non solo le circostanze antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive, in relazione alle quali la "conoscenza" o l'"ignoranza per colpa", devono intendersi come "previsione" o "prevedibilità" della circostanza medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146, rilevando che il concorso dell'imputato nel delitto di corruzione di cinque pubblici ufficiali cui erano stati erogati ingenti importi di denaro in un arco temporale non breve, non costituivano elementi idonei a rendere prevedibile la successiva attività di "ripulitura" all'estero di tali somme, tramite un gruppo criminale organizzato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)