Sez. L, Sentenza n. 6596 del 05/12/1988 (Rv. 460901 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO - SOSTITUZIONE AL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO DELL'OPINIONE PROPRIA DEL GIUDICE DEL MERITO - DIVIETO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI DISATTENDERE LA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO - SOSTITUZIONE AL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO DELL'OPINIONE PROPRIA DEL GIUDICE DEL MERITO - DIVIETO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI DISATTENDERE LA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'accertamento delle malattie professionali del lavoratore subordinato ai fini della rendita erogata dall'Inail, pur necessariamente spettando al giudice di merito la valutazione definitiva del parere del consulente tecnico e pur non essendo obbligatoria la rinnovazione della consulenza nel procedimento d'appello, tuttavia il giudice stesso non può, per quanto concerne gli intrinseci profili tecnici dell'accertamento suddetto, sostituire al parere del consulente una propria opinione che non sia, a sua volta, basata sui risultati di un'indagine condotta con i requisiti di una particolare Competenza tecnica. Invece il giudice di merito può disattendere la consulenza quando ritenga che questa presenti evidenti lacune e incongruità rispetto ai dati processuali e alle esigenze scaturenti dal quesito proposto ovvero quando sia il risultato di errori giuridici o siano state ignorate nozioni di fatto di comune esperienza, avvalendosi anche di osservazioni tecniche presentate dalle parti o dei dati contenuti in nuovi documenti. (V 1183/88, mass n 457404; (V 1045/85, mass n 439190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)