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Sez. L, Sentenza n. 1183 del 04/02/1988 (Rv. 457404 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN SEDE DI APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IMPLICITA DI SUPERFLUITÀ DELLA RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457404-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN SEDE DI APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IMPLICITA DI SUPERFLUITÀ DELLA RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, l'Obbligo di tener conto, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., delle nuove malattie e degli aggravamenti verificatisi nelle more del giudizio non comporta deroghe al principio del carattere meramente facoltativo della rinnovazione della consulenza tecnica in Sede di appello, che il giudice può ritenere superflua anche per implicito, specialmente quando non siano stati allegati rilevanti fatti patologici posteriori agli accertamenti tecnici eseguiti in primo grado. (V 1045/85, mass n 439190; (V 719/81, mass n 411190).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)