Sez. U, Sentenza n. 625 del 21/03/1967 (Rv. 326617 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRINCIPIO DELLA RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROPONIBILE - INAPPLICABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRINCIPIO DELLA RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROPONIBILE - INAPPLICABILITA.*
La disposizione dell'art. 387 cod.proc.civ., secondo la quale il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo essere riproposto, anche se non sia ancora scaduto il termine fissato dalla legge, non e applicabile al regolamento di giurisdizione, non essendo questo un mezzo d'impugnazione ordinario o straordinario, ma soltanto un mezzo per risolvere la questione di giurisdizione in via preliminare, prima cioe che sia intervenuta nel giudizio una sentenza di merito. (Conf. 1041-64, 286-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)