Sez. U, Sentenza n. 1654 del 21/09/1970 (Rv. 347585 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRINCIPIO DELLA NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO IMPROCEDIBILE - INAPPLICABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRINCIPIO DELLA NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO IMPROCEDIBILE - INAPPLICABILITA.*
La disposizione dell'art 387 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione dichiarato improcedibile non puo essere riproposto anche se non sia ancora decorso il termine previsto per proporre gravame, non si applica al regolamento di giurisdizione, non avendo questo carattere di vero e proprio mezzo di impugnazione ordinario o straordinario, in quanto diretto solo a risolvere, in via preliminare e definitiva, la questione di giurisdizione prima che sia intervenuta una pronuncia di merito. (Conf 625'67, mass n 326617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)