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Sez. 1, Sentenza n. 2357 del 12/11/1965 (Rv. 314416 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IN GENERE - IMMOBILI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314416-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IN GENERE - IMMOBILI - CONDIZIONI.*

In base all'art. 18 della legge di registro, l'esistenza del trasferimento di un immobile a titolo di proprieta o di usufrutto e desunto, agli effetti del pagamento dell'imposta, da fatti concludenti, elencati, peraltro, in via esemplificativa, proprio perche, in tal caso, il negozio giuridico di trasferimento viene preso in considerazione come presupposto dell'obbligazione tributaria, prescindendosi dall'atto scritto che ne e appunto la prova diretta.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)