Sez. L, Sentenza n. 361 del 21/01/1989 (Rv. 461492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE IN FAVORE DEI FIGLI ULTRADICIOTTENNI SUPERSTITI - INABILITÀ - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE IN FAVORE DEI FIGLI ULTRADICIOTTENNI SUPERSTITI - INABILITÀ - NOZIONE.*
In tema di rendita da infortunio sul lavoro prevista dall'art. 85 del T.U. N. 1124 del 1965 (sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in favore dei figli ultradiciottenni superstiti, il requisito della "inabilita", cui è subordinato dalla norma citata il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo, atteso che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l'inabilità meramente ridotta, sia pure per graduare proporzionalmente l'indennità al danno subito, ha avuto sempre cura di specificarne il grado. (V 6387/81, mass n 417183; (Conf 5890/83, mass n 430734).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)