Sez. L, Sentenza n. 5890 del 11/10/1983 (Rv. 430734 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELLO INFORTUNATO - RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE - DIRITTO DEI FIGLI SUPERSTITI - REQUISITI - INABILITÀ - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELLO INFORTUNATO - RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE - DIRITTO DEI FIGLI SUPERSTITI - REQUISITI - INABILITÀ - NOZIONE.*
In tema di rendita da infortunio mortale sul lavoro ex art. 85 del T.U. N. 1124 del 1965 (sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), il requisito della "inabilità", cui è subordinato dalla norma citata il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)