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Sez. L, Sentenza n. 5735 del 20/11/1985 (Rv. 442927 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE D'INABILITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442927-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE D'INABILITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

A differenza di quanto è stabilito per la Determinazione del grado percentuale dell'Invalidità permanente causata dagli infortuni sul lavoro (tabelle all. 1, 2 e 3 al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), la Determinazione della percentuale d'Invalidità causata da malattia professionale non è stabilita in misura fissa, ma varia dal minimo grado d'indennizzabilità (11 per cento) ad un massimo del 100 per cento, a seconda dell'entità ed incidenza invalidante attribuibili alla tecnopatia nel caso concreto (tabelle all. 4 e 5). Pertanto, la quantificazione della percentuale d'inabilità causata da malattia professionale, non costituendo atto puramente discrezionale, deve esprimere il più esattamente possibile, come richiesto dalla lettera e dalla ratio delle norme regolatrici, la reale entità ed incidenza della tecnopatia sulla capacità lavorativa del soggetto, attraverso una esauriente ed accurata valutazione di tutti gli elementi di giudizio ottenibili in Sede tecnico-scientifica, e la relativa motivazione dev'essere ancor più completa ed esauriente nel caso in cui il giudice dissenta dalla quantificazione della inabilità permanente determinata dal consulente tecnico d'ufficio. (V 7476/83, mass n 432092).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)