Sez. L, Sentenza n. 7476 del 17/12/1983 (Rv. 432092 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - DISSENSO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - DISSENSO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Il giudice d'appello, il quale non ha l'Obbligo ma soltanto la facoltà di rinnovare la consulenza tecnica, non è vincolato dal parere del consulente tecnico di primo grado, ma può dissentirne, purché enunci, in maniera logica e coerente, gli elementi probatori e i criteri di valutazione, anche di natura tecnica, che si oppongono alle argomentazioni, logiche e tecniche, adottate dal consulente, e ciò specialmente quando queste siano state accolte e recepite nella sentenza impugnata. In tale ipotesi, la contrapposizione di argomenti, logici e tecnici, idonei a confutare quelli contenuti nella consulenza e recepiti nella sentenza impugnata, costituiscono, infatti, Esercizio, da parte del giudice di appello, del potere di revisio prioris istantiae nei limiti dell'effetto devolutivo dei motivi del gravame, che, per ciò stesso, esige ampia e motivata risposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)