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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 31/03/1967 (Rv. 326774 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - DIFFERENZA FRA SPOGLIO E TURBATIVA - COSTRUZIONE DI UN POZZO SU DI UN FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326774-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - DIFFERENZA FRA SPOGLIO E TURBATIVA - COSTRUZIONE DI UN POZZO SU DI UN FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE.*

Nella nozione di spoglio rientrano quegli Atti del terzo che, in modo violento o clandestino, privano con effetto, se non permanente, almeno duraturo, il possessore o il detentore della cosa del possesso o della detenzione della medesima o di parte di essa, oppure impediscono completamente il godimento della cosa posseduta o detenuta o di una parte concreta di essa rientrano invece nella nozione di turbativa quegli Atti del terzo che arrecano molestia al possesso altrui mediante un mutamento nella situazione di fatto della cosa posseduta, in guisa da rendere il possesso non piu esercitabile nel modo in cui era esercitato prima. Nel caso della costruzione di un pozzo, eseguita da un incaricato del concedente del fondo, occorre accertare, ai fini della configurazione giuridica dell'operato e per la qualificazione dell'Azione, se il pozzo sia stato costruito allo scopo di migliorare l'incremento produttivo del fondo e di immettere il colono nella disponibilita e nel godimento del pozzo medesimo, non appena eseguita l'opera, o se invece la costruzione sia stata effettuata per scopi speculativi estranei allo sfruttamento del terreno. La prima ipotesi, comportante un diverso modo di Esercizio della detenzione da parte del colono, puo configurarsi una semplice turbativa ma la seconda ipotesi, concretantesi nella privazione definitiva ai danni del colono della detenzione di quel tratto di terreno in cui e costruito il pozzo, si configura come spoglio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)