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Sez. 3, Sentenza n. 6674 del 02/06/1992 (Rv. 477494 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale | Prevista nella formulazione originaria dell'art. 69 e 7 della legge n. 392 del 1978 - Debito di valuta - Configurabilità - Ammontare - Determinazione al tempo della cessazione della locazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477494-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale

L'obbligazione indennitaria per la perdita dell'avviamento commerciale prevista nella formulazione originaria dell'art. 69, comma settimo, della legge 27 luglio 1978 n. 392, ha natura di debito di valuta con ammontare determinabile sulla base del canone corrente di mercato, per locali aventi le stesse caratteristiche di quelli tenuti in conduzione, al tempo della cessazione della locazione e cioè al sesto mese dal preavviso di rilascio e non alla data fissata per il rilascio nella sentenza accertativa della validità del recesso del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)