Sez. 1 - , Ordinanza n. 4194 del 21/02/2018 (Rv. 647626 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Azione "residuale" di contestazione dello stato di figlio ex art. 248 c.c. - Ambito di applicazione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
Qualora non operi la presunzione di paternità ex art. 232 c.c. ed il figlio sia nato da genitori non uniti in matrimonio senza che ne sia successivamente intervenuto il riconoscimento, l'unica azione a disposizione del padre è quella "residuale", prevista dall'art. 248 c.c., di contestazione dello stato di figlio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che quest'ultima avesse erroneamente qualificato come disconoscimento di paternità l'azione con la quale, colui che all'anagrafe figurava essere il padre di un minore, nato dopo anni dalla pronuncia della sua separazione dalla madre e non riconosciuto, contestava la veridicità delle risultanze anagrafiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)