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Sez. 4, Sentenza n. 11211 del 16/05/1986 Ud. (dep. 17/10/1986) Rv. 174014 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESPRESSA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - RIGETTO - OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174014-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESPRESSA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - RIGETTO - OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - RATIO.*

La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, il quale non è tenuto ad una espressa motivazione. Tuttavia, se la concessione delle dette attenuanti abbia formato oggetto di una specifica richiesta con la indicazione degli elementi di valutazione, allora il giudice è obbligato a motivare congruamente il rigetto dell'istanza e ciò al fine di consentire il controllo del corretto Esercizio del suo potere discrezionale. (V mass n 134863; (Conf mass n 122811).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)