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Sez. 2, Sentenza n. 8636 del 03/05/1972 Ud. (dep. 22/12/1972) Rv. 122811 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122811-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Se, di regola, e sufficiente che il giudice indichi le ragioni prevalenti in base alle quali egli concede o nega le attenuanti generiche, tuttavia quando nei motivi di gravame viene esposta e illustrata una situazione personale, diversa da quella di altri coimputati, con l'indicazione di fatti specifici che la caratterizzano, il giudice e tenuto a prendere in esame questi elementi che diventano indubbiamente rilevanti nella valutazione da compiere per concedere o rifiutare le attenuanti in questione. (nella specie, avendo l'imputato reso ampia confessione e fatto riferimento ad una sua particolare situazione familiare, e stato ritenuto che il giudice d'appello non avrebbe dovuto fare un semplice richiamo alla motivazione adottata per rigettare la richiesta di applicazione dell'art 62 bis cod pen formulata da altri coimputati-che avevano sempre negato la loro partecipazione agli stessi reati addebitati anche all'imputato confesso, e dei quali erano stati ritenuti responsabili-ma avrebbe dovuto spiegare perche, pur ritenendo sussistenti gli elementi favorevoli addotti dall'appellante, li considerava non decisivi nel caso esaminato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)