Sez. L, Sentenza n. 4129 del 21/06/1986 (Rv. 446915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE AL NETTO DELLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRPEF - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE AL NETTO DELLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRPEF - ESCLUSIONE.*
In Sede di cognizione, il giudice è dispensato dalla Determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 300), in quanto l'Obbligo di effettuarla, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro che spontaneamente adempia l'obbligazione o esegua la sentenza, oppure sul lavoratore che proceda ad esecuzione forzata. (V 4575/84, mass n 436482; (V 875/84, mass n 433074; (V 3912/82, mass n 421854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)