Sez. L, Sentenza n. 3863 del 05/09/1989 (Rv. 463723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DI UN LAVORATORE - DIRITTI DI QUEST'ULTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGATORIETĂ€ - COMMISURAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INGIUSTIFICATA SOSPENSIONE DI UN LAVORATORE - DIRITTI DI QUEST'ULTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGATORIETĂ€ - COMMISURAZIONE - CRITERI.*
La violazione dei criteri, stabiliti in Sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso, non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operativitĂ dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza fra le retribuzioni (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento corrisposto, nello stesso periodo, dalla C.i.G.. (V 3871/87, mass n 452733; (V 4129/86, mass n 446915; (V 1876/86, mass n 445159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)