Sez. 3, Sentenza n. 54 del 13/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213157 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - IN GENERE | Perquisizione e sequestro - Difensore di fiducia impossibilitato a presenziare - Designazione di un difensore di ufficio o di un sostituto - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - IN GENERE
In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., né di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, cod. proc. pen., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), né di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 365, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)