diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6108 del 06/11/1997 Cc. (dep. 18/11/1997) Rv. 209021 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - IN GENERE | Sequestro preventivo effettuato presso una banca - Indagato non presente - Designazione di un difensore d'ufficio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209021-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - IN GENERE

Qualora il sequestro preventivo sia eseguito presso una banca senza la presenza dell'indagato, il pubblico ministero, secondo quanto dispone l'art. 365 cod. proc. pen., non ha l'obbligo di designare un difensore d'ufficio, sicché da tale omissione nessuna nullità può derivare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)