Sez. L, Sentenza n. 12213 del 14/06/2016 (Rv. 640391 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Segnalazione all'ufficio competente - Omessa comunicazione all'interessato - Ininfluenza - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., l'omessa comunicazione all'interessato della segnalazione del fatto illecito all'ufficio competente prevista dall'art. 24, comma 4, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, non inficia l'efficacia del procedimento, in quanto, avendo una funzione meramente informativa, non arreca pregiudizio per le garanzie difensive.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 bis com. 4, Contr. Coll. 12/06/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)