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Sez. L, Sentenza n. 16900 del 10/08/2016 (Rv. 640923 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Omessa comunicazione ex art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Effetti sul procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640923-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, la comunicazione all'interessato, della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura amministrativa, nella quale l'impiegato presta servizio, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, prevista dall'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha una funzione meramente informativa, sicché gli effetti dell'eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)