Sez. 1, Sentenza n. 9280 del 17/09/1998 (Rv. 518987 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA | Benefici previsti per l'acquisto della prima abitazione - Dichiarazione di decadenza dopo il decorso di tre anni dalla registrazione del contratto - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA
Decorsi tre anni dalla registrazione del contratto l'amministrazione finanziaria non può più dichiarare la decadenza dai benefici previsti nella legge n. 118 del 1985 per l'acquisto della prima abitazione, trovando in tal caso applicazione il termine di decadenza triennale di cui all'art. 76, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78, la cui applicabilità presuppone che il credito dell'amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)