Sez. 1, Sentenza n. 7386 del 08/08/1997 (Rv. 506609 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Mancata impugnazione - Termine triennale di decadenza dell'azione della finanza - Invocabilità - Esclusione - Riscossione del tributo - Prescrizione decennale - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione comporta la non invocabilità del termine triennale di decadenza, decorrente dall'accertamento, termine ormai superato dalla liquidazione dell'imposta, che ha consolidato il diritto dell'amministrazione a percepire il tributo e del quale la stessa è, pertanto, legittimata a richiedere il pagamento nel termine decennale di prescrizione, attinente ai diritti di obbligazione, previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 634 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 74, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)