Sez. L, Sentenza n. 7740 del 20/10/1987 (Rv. 455585 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX LEGGE N. 1089 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - CASE DI CURA - INCLUSIONE - INQUADRAMENTO NEL SETTORE COMMERCIALE IN MATERIE DETERMINATE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX LEGGE N. 1089 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - CASE DI CURA - INCLUSIONE - INQUADRAMENTO NEL SETTORE COMMERCIALE IN MATERIE DETERMINATE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 - identificazione per la quale la legge citata non detta un proprio criterio distintivo e non contiene alcun rinvio ad altra specifica normativa - deve farsi riferimento alla classificazione in generale prevista dall'art. 2195 cod. civ. - pertanto le case di cura, che, con una complessa ed articolata organizzazione tecnica, offrono a terzi il servizio consistente nell'assistenza sanitaria ed in una attività ricettizia inerente alla degenza, costituiscono, ai fini suddetti, vere e proprie imprese industriali, a nulla rilevando che da talune Disposizioni legislative speciali in materie diverse e ben determinate siano invece inquadrate nel settore commerciale. (V 4515/86, mass n 447261; (V 592/86, mass n 450320).*
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)