Sez. L, Sentenza n. 592 del 22/01/1987 (Rv. 450320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - CASE DI CURA - INCLUSIONE - INQUADRAMENTO NEL SETTORE COMMERCIALE AI FINI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - CASE DI CURA - INCLUSIONE - INQUADRAMENTO NEL SETTORE COMMERCIALE AI FINI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - IRRILEVANZA.*
L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che la normativa speciale non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche Disposizioni - alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civile. Pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso la organizzazione di capitale e lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi; né rileva in contrario il fatto che tali case siano inquadrate nel settore commerciale ai fini degli assegni familiari (art. 33 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, cui peraltro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 del d.l. 6 ottobre 1972 n. 552, può farsi riferimento solo per le imprese operanti in alcune zone delle Marche, colpite dal terremoto del 1972) ed ai fini dell'Assicurazione contro le malattie (art. 29 legge n. 160 del 1975). (V 4741/85, mass n 442167; (V 1604/85, mass n 439594; (V 303/80, mass n 403690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 06/10/1972 num. 552 art. 28, Legge 02/12/1972 num. 734, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)