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Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 15/06/1982 (Rv. 421604 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTRUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA - AZIONE EX ART. 1168 COD. CIV. - IMPROPONIBILITÀ - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONVERSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421604-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTRUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA - AZIONE EX ART. 1168 COD. CIV. - IMPROPONIBILITÀ - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONVERSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

Qualora l'autore di spoglio abbia distrutto o disperso la cosa sottratta al possessore, a quest'ultimo è preclusa la proponibilità dell'Azione di cui all'art. 1168 cod. civ., difettando il presupposto della possibilità di una reintegrazione nella precedente situazione possessoria, mentre resta consentito l'esperimento dell'Azione di risarcimento del danno per il perduto godimento del bene, sempre che ne faccia espressa domanda, e con esclusione di un'automatica conversione della domanda di reintegrazione in domanda di risarcimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)