Sez. 2, Sentenza n. 3731 del 21/06/1985 (Rv. 441308 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ - DISTRUZIONE DELLE OPERE COSTITUENTI MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI STRUMENTALITÀ TRA I DUE FONDI - PROPONIBILITÀ DELLA AZIONE DI REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ - DISTRUZIONE DELLE OPERE COSTITUENTI MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI STRUMENTALITÀ TRA I DUE FONDI - PROPONIBILITÀ DELLA AZIONE DI REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'Azione di reintegrazione, che è diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, qualora oggetto del potere di fatto sia una cosa nella sua integrale consistenza, ha funzione recuperatoria, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo al risarcimento dei danni nell'ipotesi di totale distruzione della cosa stessa. Peraltro nel possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo, allorché la distruzione, anche totale, riguardi le opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, resta proponibile l'Azione di reintegrazione atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella preesistente situazione di fatto. (V 1745/85, mass n 439699, sulla prima parte della massima; (V 3635/82, mass n 421604; (V 3857/79, mass n 400314; (V 1900/63, mass n 262912; (V 1301/56, mass n 882234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)