Sez. 3, Sentenza n. 14741 del 26/06/2007 (Rv. 597827 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Divieto di doppia assegnazione - Abrogazione - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
Il divieto di assegnare in godimento od in proprietà immobili di edilizia residenziale pubblica a quanti fossero già titolari di diritti reali o personali di godimento su altri immobili dello stesso tipo, già previsto in via generale dall'art. 2 d.P.R. n. 2 del 1959 è stato abrogato dall'art. 27 della legge n. 513 del 1977. Ne consegue che l'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica può acquistare la proprietà o il godimento di altro immobile analogo, ove ciò non sia vietato da disposizioni particolari
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)