Sez. 1, Sentenza n. 7701 del 13/04/2005 (Rv. 582180 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggio assegnato in locazione semplice - Diritto alla cessione in proprietà - Esercizio in base alla disciplina fissata dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60 - Abrogazione della disciplina - Persistenza del diritto.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Il diritto alla cessione in proprietà di alloggio economico e popolare assegnato in locazione semplice, che sia stato esercitato dall'assegnatario in base alla disciplina fissata dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60, operante anche dopo la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e il d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, deve essere riconosciuto anche dopo l'abrogazione di detta disciplina, disposta dalla legge 8 agosto 1977 n. 513, ai sensi e nei limiti posti dalla norma transitoria di cui all'art. 27 della medesima legge (secondo cui le domande per le quali non fosse stato già stipulato il contratto di cessione in proprietà dovevano essere confermate, a pena di decadenza di ogni diritto, entro un termine di sei mesi, poi prorogato al 31 ottobre 1978 dalla legge 5 agosto 1978 n. 457) e non può restare escluso dal potere dell'Amministrazione concedente di sottrarre il bene alla cessione, includendolo nella quota di riserva ex art. 3 del citato decreto del 1959, qualora l'Amministrazione stessa non si sia in concreto avvalsa di tale potere.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 4, DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)