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Sez. 3, Sentenza n. 45146 del 08/10/2015 Ud. (dep. 11/11/2015) Rv. 265443 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Reati edilizi - Natura di reato comune - Eccezioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265443-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Le contravvenzioni edilizie previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificate come reati comuni e possono dunque essere commessi da qualsiasi soggetto, fatta eccezione per le condotte di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al direttore dei lavori, nonché per alcune fattispecie riconducibili alla lettera a) della norma in quanto riferibili a specifici destinatari. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità del socio di un'associazione culturale che aveva personalmente seguito tutte le fasi di esecuzione dei lavori abusivamente realizzati).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)