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Sez. 3, Sentenza n. 8407 del 30/11/2006 Ud. (dep. 28/02/2007) Rv. 236183 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lavori edilizi in assenza del permesso di costruzione - Esecutori materiali - Responsabilità - Titolo - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236183-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 com. 4, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)