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Sez. 4, Sentenza n. 7453 del 14/01/1981 Ud. (dep. 28/07/1981) Rv. 149943 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONCESSIONE DI PROVVISIONALE ALLA PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO "PERCHÉ NON RICORRONO LE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE" - GENERICITÀ DEL MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149943-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONCESSIONE DI PROVVISIONALE ALLA PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO "PERCHÉ NON RICORRONO LE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE" - GENERICITÀ DEL MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

Va dichiarato inammissibile per assenza dell'elemento della specificità, così come previsto dall'art. 201, settimo comma cod. proc. pen., il motivo di impugnazione della sentenza che abbia concesso a favore della parte civile una somma in danaro a titolo di provvisionale, qualora si affermi che "non ricorreva l'ipotesi prevista dalla legge" per la relativa concessione. Invero, così formulata la doglianza, non è dato comprendere se essa sia diretta contro la suddetta concessione o verta soltanto sulla entità della somma assegnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)